Art. 1) - E' costituita presso il Liceo
Ginnasio Statale "Marco Minghetti" di Bologna
la "ASSOCIAZIONE DEI
MINGHETTIANI".
Art- 2) - L'Associazione ha sede in Bologna
presso la sede del suddetto Liceo Ginnasio ed avrà durata a tempo
indeterminato. L'anno sociale coincide con 1'anno scolastico.
Art. 3) - L'Associazione non ha fini di lucro e
da essa esula ogni orientamento di natura politica. Essa si prefigge di
costituire il naturale ed indispensabile tramite per un
ricupero della memoria storica anche
in previsione di celebrazioni di ricorrenze, ma anche per coadiuvare la Presidenza e gli
Organi Collegiali nell'ottenere un coinvolgimento più ricco e più vivo delle
giovani generazioni che scelgono un indirizzo classico di studi aperto
alle sollecitazioni della complessa
realtà sociale.
L'Associazione ha lo scopo:
-
di promuovere incontri e .convegni culturali,
ricreativi e turistici;
-
di predisporre - o parteciparvi - cerimonie ed onoranze a professori, personale in genere e
condi-scepoli particolarmente meritevoli;
-
di assistere, con ogni mezzo a sua disposizione, giovani
alunni ed ex-alunni del "Minghetti" che necessitino di conforto
morale e materiale;
-
di fiancheggiare l'opera della scuola per
risolvere eventuali problemi in modo da dar sempre mag giore dignità
e profitto agli studi.
Art. 4) - Fanno parte dell'associazione, a richiesta, i
Presidi, o facenti funzione, gli Insegnanti i componenti il Personale Tecnico ed
Ausiliario «gli Allievi che in qualunque tempo abbiano prestato
la loro opera o abbiano frequentato il Liceo Ginnasio Statale
Marco Minghetti di Bologna, almeno per un intero anno scolastico.
II Consiglio potrà consentire l'iscrizione, per motivi speciali, anche a chi
non abbia maturato detta anzianità. Potrà anche proporre all'Assembla la
nomina di soci onorari fra persone che abbiano bene meritato nei confronti del
Liceo Ginnasio Statale Marco Minghetti di Bologna o delle Associazioni che a
tale Istituto si richiamano.
Art. 5) - Organi dell'Associazione sono:
Art. 6) - L'Assemblea è costituita da tutti i Soci
maggiorenni in regola con il pagamento della quota sociale, stabilita ogni anno,
anche in modo differenziato, dal Consiglio Direttivo, e con gli eventuali
contributi stabiliti dal Consiglio stesso. Il mancato versamento farà anche
perdere il diritto di ricevere avvisi, circolari ecc.
I Soci minorenni possono partecipare alle assemblee ed intervenire sui punti
all'Ordine del Giorno con parere consultivo. L'Assemblea:
-
approva il programma preventivo di
entrate e spese ed il rendiconto consuntivo;
-
elegge i componenti del Consiglio Direttivo di sua spettanza;
-
elegge il proboviro;
-
delibera sugli argomenti espressamente demandati alla sua
competenza dalle disposizioni del presente Statuto o sottoposti al suo esame
dal Consiglio Direttivo;
-
può provvedere alle nomine normalmente di compe-tenza del
Consiglio.
Art. 7) - L'Assemblea dei Soci si riunisce presso la sede
sociale o in altra sede in Assemblea Ordinaria entro il mese di dicembre di
ciascun anno, allo scopo di approvare il rendiconto consuntivo ed il programma
di spese, e trattare degli argomenti indicati all'articolo precedente.
Si riunisce in Assemblea Straordinaria ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo
ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un quinto degli Associati
aventi diritto di partecipare all'Assemblea.
Art. 8) - L'Assemblea è convocata dal Presidente mediante
avviso esposto all'Albo del Liceo Ginnasio Statale Marco Minghetti di Bologna
almeno venti giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso indicherà
gli argomenti posti all'Ordine del Giorno, la data, l'ora ed il luogo della
riunione e, per il caso in cui non si raggiunga il numero legale, la data,
l’ora ed il luogo della riunione in seconda convocazione, che potrà
effettuarsi anche un'ora dopo la prima.
Art. 9) - L'Assemblea è regolarmente costituita e può
deliberare, in prima convocazione, con l'intervento di almeno la metà dei Soci
aventi diritto al voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli
aventi diritto al voto intervenuti, salvo quanto stabilito per le modifiche al
presente Statuto.
Per qualunque Assemblea, ciascun Socio potrà
delegare un altro Socio a rappresentarlo, con delega scritta che verrà
conservata agli atti dell'Associazione.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti, salvo
quanto stabilito per le modifiche al presente Statuto.
In caso di parità prevale il voto del Presidente del
l'Assemblea.
I Soci minorenni presenti dovranno essere invitati ad
esprimere, eventualmente con apposite schede, parere consultivo.
Art. 10) - L'Assemblea è presieduta dal
Presidente dell'Associazione
o, in sua assenza, dal membro più anziano di età del Consiglio Direttivo.
Funge da segretario, e redigerà il verbale, il Segretario
dell'Associazione o, in caso di sua assenza, un Socio designato all'uopo dal
Presidente dell'Assemblea.
Art. 11) - II Consiglio Direttivo è composto, di 15
(quindici) membri. Di diritto dal Preside,
od il facente funzione, del
Liceo Ginnasio Marco Minghetti di Bologna, nonché da 14 (quattordici)
Consiglieri eletti dall'Assemblea fra i Soci maggiorenni, cercando di garantire
la rappresentanza delle diverse componenti.
I Soci minorenni potranno eleggere due studenti che avranno diritto di
partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo in veste di consultori.
Qualora venisse a mancare un Consigliere egli sarà sostituito da altro socio,
della stessa categoria, cooptato dal Consiglio stesso, e che rimarrà in carica
fino alla scadenza dell'intero Consiglio. Eccettuato il Preside, od il facente
funzione, del "Minghetti", che, finché rimane in tale incarico, è di
diritto membro del Consiglio, gli altri Consiglieri rimangono in carica per tre
anni. Ciascuno di essi può essere rieletto.
Art. 12) - II Consiglio Direttivo elegge tra i propri
componenti il Presidente, un Vice-Presidente, il Tesoriere ed un Segretario che
redigerà i verbali delle riunioni.
Art. 13) - II Consiglio Direttivo è l'Organo amministrativo
dell'Associazione e delibera su tutte le materie concernenti la gestione
dell'Associazione stessa.
Art. 14) - II Consiglio si riunisce almeno ogni tre
mesi;
è convocato dal Presidente anche a mezzo telefono, con preavviso di cinque
giorni. L'adunanza del Consiglio Direttivo è valida con la presenza di almeno
la metà più uno dei suoi componenti fra i quali il Presidente o il Vice
Presidente o un Consigliere da essi designato a sostituirli ed il Preside del
"Minghetti" o un Consigliere da lui designato.
Il Consiglio decide a maggioranza di voti e, in caso di parità, prevale il voto
di chi presiede.
Art. 15) - II Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione. In caso
di urgenza, anche se non delegato dal Consiglio o dall'Assemblea, egli può
compiere tutti gli atti non riservati espressamente alla competenza
dell'Assemblea o del Consiglio Direttivo, salvo successiva ratifica dell'Organo
competente .
In assenza del Presidente, i suoi poteri sono esercitati dal
Vice Presidente o da altro membro del Consiglio Direttivo, designato dal
Presidente. Il Presidente, per esigenze particolari, può conferire deleghe per
speciali materie o funzioni, sia ai componenti del Consiglio Direttivo, sia, ai
Soci.
Art. 16) - II Tesoriere redige ogni anno il programma preventivo di .entrate .e
spese ed il rendiconto consuntivo.
Riscuote le entrate e firma gli ordini di pagamento ed i
documenti necessari per i prelevamenti bancari. Tutti gli ordini di pagamento ed
i prelievi dovranno essere controfirmati dal Presidente o, in sua assenza, dal
Vice-Presidente.
Art. 17) - Le quote annuali ed i contributi dei Soci, nonché
le donazioni ed i lasciti comunque pervenuti all'Associazione, costituiscono le
entrate disponibili per provvedere al conseguimento dei fini dell'Associazione,
in base ai programmi preventivi .
I fondi occorrenti per la gestione ordinaria sono depositati
in conto corrente o in Titoli di Stato presso uno o più Istituti di Credito
scelti dal Consiglio Direttivo. Tali posizioni sono intestate
a nome dell'Associazione.
Art. 18) - II programma preventivo di entrate e spese ed il
rendiconto consuntivo dell'esercizio di ciascun anno, unitamente alla relazione
del Consiglio Direttivo, devono essere depositati presso la sede
dell'Associazione, a disposizione di tutti i Soci, non meno di venti giorni
prima di quello fissato per la riunione dell'Assemblea nella quale questa è
chiamata a deliberare su di essi.
Art. 19) - II Consiglio Direttivo elegge il
Proboviro che può essere anche non socio.
Tale nomina deve essere ratificata dall'Assemblea nella
prima i riunione successiva.
II Proboviro dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
Ogni controversia tra i Soci o tra i Soci ed il Consiglio,
viene demandata esclusivamente alla inappellabile decisione del Proboviro che
decide con criteri di equità e dietro richiesta scritta del Socio o dell'Organo
interessati.
Art. 20) - Le proposte di modifica del presente Statuto devono essere formulate
dal Consiglio Direttivo, obbligatoriamente se su proposta di Soci, e sottoposte
all'approvazione dell'Assemblea straordinaria, che potrà essere convocata anche
in concomitanza con un'Assemblea Ordinaria. Per la validità della
deliberazione, occorrerà in prima convocazione l'intervento di almeno la metà
più uno dei Soci aventi diritto di voto ed il voto favorevole di 2/3 (due
terzi) degli intervenuti. In seconda convocazione sarà necessario l'intervento
del 20% (venti per cento) dei Soci aventi dirit-to al voto ed il voto favorevole
dei 2/3 (due terzi) degli intervenuti.
Per quanto non disposto dal presente Statuto, si fa richiamo
alle norme di legge in materia.
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